Arresto e fermo: l’arresto in flagranza e la convalida del fermo, dell’indagato

L’arresto in flagranza e il fermo della persona indagata di un reato. In quali casi, con quali limiti e garanzie. La procedura di convalida.

 

La parola “arresto” in penale ha due significati: il primo è relativo alla pena che è applicabile a chi viola una contravvenzione (insieme o in alternativa alla ammenda) ed è contemplato dagli articoli 17 e 25 del codice penale; il secondo, che è quello che qui ci interessa, è una misura coercitiva c.d. precautelare che limita la libertà personale e può essere applicata fino a che non si svolga l’udienza di convalida davanti ad un giudice entro 96 ore.

 

La Costituzione italiana vieta qualunque forma di costrizione fisica e garantisce la libertà personale

Art. 13 della Costituzione

[I] La libertà personale è inviolabile.

[II] Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

[III] In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

[IV] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

[V] La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Come si vede, quindi, nella costituzione è prevista la restrizione eccezionale e provvisoria della libertà personale che vene regolata con limiti rigorosi:

1) solo in casi e modi previsti dalla legge;

2) per atto motivato dall’autorità giudiziaria;

3) in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (l’arresto, appunto, e il fermo) che se non vengono convalidati da un giudice entro massimo di 96 ore (48+48)  decadono e restano privi di ogni effetto.

Perché l’autorità di P.S. (polizia, carabinieri, ecc.) possa procedere all’arresto della persona sospettata di un delitto è necessario che questi venga colto nella flagranza di reato descritta nell’art. 382 c.p.p.

Art. 382 c.p.p. – Stato di flagranza

È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nel reato permanente [158 c.p.] lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

In sintesi, quindi, lo stato di flagranza si configura quando il reo:

  • viene colto nell’atto di commettere il reato;
  • è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri, subito dopo la commissione del reato;
  • è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Vi sono, però, delle ipotesi eccezionali di arresto consentite fuori dai casi di flagranza. Si tratta del cosiddetto arresto differito che è previsto, tra gli altri, per i reati di evasione (art. 385 c.p.), di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 9, l. 27 dicembre 1956 n. 1423), di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, purché, in quest’ultima evenienza, sia eseguito nelle 48 ore dal fatto di reato (art. 8,l. 401 del 1989).

La polizia giudiziaria può ritardare l’arresto, purché ne dia pronto avviso al pubblico ministero (che ovviamente può decidere diversamente), quando ritiene di dover assicurare l’acquisizione di prove funzionali all’accertamento di gravi reati. Ad esempio in tema di stupefacenti; in alcuni casi di reati contro la personalità individuale; di estorsione; di sequestro di persona a scopo di estorsione; di riciclaggio; di usura: ecc.

L’arresto può essere obbligatorio o facoltativo. La polizia giudiziaria ha l’obbligo di operare l’arresto quando ritiene di essere in presenza della commissione o del tentativo di commettere reati la cui estrema gravità è punita con l’ergastolo e comunque con pene elevate. Tali delitti sono elencati nell’art. 380 c.p.p. che di seguito di riporta integralmente.

 

Art. 380 c.p.p. – arresto obbligatorio in flagranza

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale;b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale.

m-ter) delitti di promoione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

m-quater ) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale.

m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione.

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Al di fuori dei casi sopra indicati, l’art. 381 c.p.p. prevede le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza di reato per il quale è prevista una pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione per i delitti o non inferiore nel massimo a 5 anni per le contravvenzioni. Tuttavia si procede all’arresto facoltativo in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Inoltre, è stata opportunamente esclusa con legge 8 agosto 1995 n. 332, la facoltà di arresto del testimone o della persona chiamata a fornire informazioni alla P.G. o al pubblico ministero, per i reati concernenti il contenuto della deposizione ovvero il rifiuto di fornirla al fine di scongiurare indebite pressioni dell’autorità sul cittadino.

Art. 381 c.p.p. – arresto facoltativo in flagranza

 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale (3);

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del codice penale (4);

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale (5);

f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;

f- bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (6);

g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635, comma 2, del codice penale;

i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previsto dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice (7);

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) (abrogato).

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale.

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale.

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Il fermo di indiziato di delitto

Si parla invece di fermo nel caso vi sia il pericolo che l’indiziato si dia alla fuga. Come l’arresto è una misura eccezionale e temporanea che mira a scongiurare il pericolo che il reo si sottragga alla giustizia (invece, come abbiamo visto sopra, l’arresto si propone di neutralizzare un’azione criminosa in corso).

L’art. 384 c.p.p., stabilisce che per l’adozione di un provvedimento di fermo sono necessari tre presupposti:

  • la commissione di un delitto;
  • la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo ad un soggetto;
  • il fondato e concreto pericolo di fuga dell’indiziato.

Il fermo è disposto con decreto motivato (non impugnabile) del pubblico ministero. Eccezionalmente, in condizione di urgenza, il fermo può essere adottato dalla polizia giudiziaria. In ogni caso occorrerà la convalida del giudice entro le 96 ore (48+48) come per l’arresto.

Colloqui con l’avvocato difensore

Il diritto di conferire col difensore è assicurato dall’art. 104 c.p.p. sin dal primo momento della esecuzione della misura. Solo nel caso di eccezionali ragioni di cautela, il Pubblico Ministero, può, con decreto motivato, ritardare l’incontro tra avvocato e cliente arrestato (o fermato) per un massimo di quarantotto ore dall’arresto.

La convalida dell’arresto e del fermo

Sia nel caso dell’arresto sia del fermo la procedura è particolarmente rigorosa al fine di tutelare la libertà dell’individuo sancita dall’art. 13 della Costituzione e si articola in tre fasi.

A) DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN CASO DI ARRESTO O FERMO

La prima fase delle operazioni è regolata dall’art. 386 del codice di procedura penale che regola i rapporti tra la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, l’arrestato (o il fermato) e il difensore. È una fase molto importante perché la difesa può intervenire a tutela del cliente. Inoltre sono previste delle sanzioni (inefficacia) in caso di inosservanza di alcuni passaggi chiave indicati nel terzo comma dell’articolo.

Art. 386 c.p.p. – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.

Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97 c.p.p.

Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall’articolo 558.

Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284, ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

B) MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO DELL’ARRESTATO ( O DEL FERMATO): ATTIVITÀ DEL P.M.

La seconda fase incomincia nel momento in qui l’arrestato (o il fermato) è posto dalla P.G. “a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito” (art. 386, comma 4, c.p.p.).

Da questo momento il P.M.

  1. a) può procedere all’interrogatorio del soggetto in vinculis prima che lo stesso sia condotto dinanzi al giudice della convalida e l’interrogatorio deve essere integralmente registrato con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità. Si noti che il difensore va tempestivamente avvisato ed ha il diritto (non l’obbligo… sic!) di presenziarvi;
  2. b) può disporre con decreto motivato la liberazione immediata dell’indiziato;
  3. b) in alternativa (più frequentemente) richiede la convalida della misura precautelare (arresto o fermo);
  4. c) e può chiedere l’applicazione di una misura cautelare vera e propria (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, ecc.).

 

C) CONVALIDA DELL’ARRESTO O DEL FERMO DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

La terza fase inizia proprio con la richiesta di convalida dell’arresto o del fermo.

Tale richiesta va formulata dal P.M. tassativamente entro le 48 ore dal momento della “cattura” del presunto autore del reato. In caso di ritardo la misura perde efficacia e il soggetto va rilasciato (salvo l’applicazione di un misura cautelare).

Destinatario della richiesta di convalida è il Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) del luogo in cui è intervenuto l’arresto. Il G.i.p, deve celebrare l’udienza di convalida entro le successive 48 ore dandone avviso al P.M. (che può non presenziare) ed al difensore dell’indagato (la presenza del difensore è necessaria).

Nel corso dell’udienza, che si svolge in camera di consiglio e quindi in assenza del pubblico, il P.M., se presente, espone le proprie richieste (in alternative le propone per iscritto). Viene quindi ascoltato l’arrestato (o fermato) che ha l’obbligo di fornire le sue generalità e informazioni relative al suo stato (celibe/nubile, divorziato, coniugato), condizioni di vita ed eventuali incarichi pubblici. Viene invece informato (tra l’altro) che può scegliere di non rispondere alle domande relative alle ragioni che hanno determinato dell’arresto e del fermo. Per ultimo parla il difensore che propone le proprie controdeduzioni in ordine alle richieste del P.M.

L’udienza di convalida si conclude con la decisione del G.i.p. sulla convalida dell’arresto o del fermo con ordinanza motivata, ricorribile per cassazione. Il Giudice deciderà, sempre con ordinanza scritta, anche sulla eventuale richiesta del P.M. di applicazione di una misura cautelare. Tale seconda ordinanza è impugnabile dinanzi al tribunale della libertà ai sensi degli artt. 309 e ss. c.p.p.

Il G.i.p., in piena autonomia, valutato il materiale e le considerazioni offertegli dalle parti (accusa e difesa), potrà quindi convalidare l’arresto o il fermo e applicare una misura cautelare. Non convalidare l’arresto o fermo, ma applicare una misura cautelare o viceversa. Infine potrà respingere entrambe le richieste del P.M.

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