La violazione del domicilio ( articolo 614 del codice penale)

La violazione del domicilio è uno dei reati più odiosi perché viola l’intimità della casa o della dimora della persona offesa (la vittima del delitto).

Il reato è previsto e punito dall’art. 614 del codice penale per il quale:

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Per “Abitazione” si intende l’edificio, costruzione o locale in cui un soggetto abitualmente dimora; il concetto va esteso anche alle appartenenze (giardino, terrazzo, autorimessa, altri locali collegati, ecc,) dell’abitazione.

Per “Luogo di privata dimora” si intende qualsiasi luogo non pubblico o non destinato a casa di abitazione, ma nel quale la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente e transitorio, atti della sua vita privata, quali manifestazione della sua attività individuale, finalizzati all’esplicazione della vita professionale, culturale e politica rientranti nella larga accezioni di libertà domestica (art. 614).

E’ necessaria la querela che va proposta entro 90 giorni dal fatto.

Attenzione: è punito non solo il soggetto che si introduce in casa (o in ogni altro luogo di privata dimora) senza autorizzazione del proprietario (o anche del locatario che ha affittato l’immobile e perfino di chi già lo detiene illecitamente), ma è punito anche colui che è entrato col consenso dell’avente diritto, ma, divenuto non gradito, non se ne va nonostante venga invitato ad andarsene!

Si parla in questo caso di ius excludendi, cioè del diritto che mi è riconosciuto di allontanare una persona non più gradita dal mio domicilio. In tale contesto quindi, la condotta di chi, trovandosi nell’altrui abitazione, si rifiuta di ottemperare alla volontà espressa dai titolari dello “ius excludendi”, va apprezzata come comportamento, suscettibile di valutazione ai sensi del capoverso dell’art. 614 c.p., e la contestuale reazione dell’avente diritto, ricorrendone le condizioni, ben può essere scriminata ai sensi dell’art. 51 o 52 c.p. (Cassazione penale sez. VI, del 17/12/2010, n. 3014).

La contestuale reazione del proprietario che esercita lo ius exludendi contro colui che viola il domicilio è dunque legittima, ma deve essere proporzionata (per non incorrere nell’eccesso colposo). In tal caso tale reazione dell’avente diritto, ricorrendone le condizioni, ben può essere scriminata in virtù dell’esercizio di un diritto o della legittima difesa.

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Primo caso

È la vicenda, esaminata recentemente dalla Corte di Cassazione, del marito separato che, nonostante fosse entrato in casa della moglie su invito della donna, si è rifiutato di andarsene nonostante che ella glielo avesse intimato a seguito di un litigio. Il marito è stato condannato per violazione di domicilio.

Secondo caso

La violazione di domicilio può verificarsi nei locali dello studio di un libero professionista il quale eserciti compiti che si inseriscono in un’attività procedimentale di rilevanza pubblicistica; ed invero, l’esercizio di tali compiti, da parte del libero professionista, non comporta la perdita della qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico del suo studio professionale e non priva il professionista stesso del diritto di escludere dall’ingresso dei propri locali – o di invitare ad allontanarsene – le persone che ritenga di non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass. n. 879/1997).

In giurisprudenza si ricorda il caso esaminato dalla Corte di Cassazione penale sez. VI, con sentenza del 17/12/2010, n. 3014 (già citata) nella quale il libero professionista, un avvocato nel caso di specie, è stato denunciato perché ha costretto con violenza una cliente che rifiutava di uscire dallo studio professionale ad allontanarsi dallo stesso, con ciò arrecando alla donna lesioni personali, a seguito di urto con il montante della porta.

Ebbene la Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto: in tale contesto, la condotta di chi, trovandosi nell’altrui abitazione, si rifiuta di ottemperare alla volontà espressa dal titolare dello “ius excludendi”, va apprezzata come comportamento, suscettibile di valutazione ai sensi del capoverso dell’art. 614 c.p., e la contestuale reazione dell’avente diritto, ricorrendone le condizioni, ben può essere scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) o dell’art. 52 c.p. (legittima difesa).

Da ciò il naturale corollario che le lesioni, derivate dall’azione posta in essere dal titolare dello “ius prohibendi”, nella affermazione pragmatica del suo diritto contestato, in danno della persona destinataria dell’esercizio concreto del diritto di esclusione, possono essere del pari scriminate, oppure inquadrabili nella residuale previsione dell’art. 55 c.p. sotto il profilo dell’eccesso colposo.

Né la circostanza che il luogo tutelato sia uno “studio professionale” fa ad esso perdere la qualità di luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico, e neppure priva il professionista stesso del diritto di escludere dall’ingresso dei propri locali – o di invitare ad allontanarsene – le persone che egli ritenga di non ammettere, per qualunque motivo non contrario alla legge (Cass. pen. sez. 5 879/1997 Rv. 206905).

Terzo caso

Similmente è stato condannato per violazione di domicilio il socio di un Circolo Culturale perché compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad introdursi all’interno del circolo, luogo di privata dimora, contro la volontà espressa del presidente del circolo. Infatti il soggetto, dopo essere stato accompagnato fuori dal circolo in quanto si trovava in stato di ubriachezza, al fine di rientrarvi si scagliava contro un altro socio, afferrandolo per il collo e per il braccio. In questo caso è stato ritenuto evidente come la titolarità della rappresentanza di dette formazioni (circoli, associazioni, ecc.), spetta al presidente che rappresenta la volontà comune degli associati e che ha il dovere di far rispettare le regole che i componenti stessi si sono date (nello statuto, con un regolamento, ecc), non solo nei confronti dei soggetti estranei all’associazione, ma anche nei confronti degli stessi soci tutte le volte in cui la condotta o il comportamento, anche estemporaneo, di uno di essi si ponga in contrasto con le finalità dell’associazione o con le regole comuni.

Quarto caso

E’ stato condannato per violazione di domicilio aggravata dall’uso della violenza e al fine di commettere un altro reato (ben più grave consistendo in volenza sessuale), chi dopo aver citofonato ripetutamente al presidio di guardia medica locale, usando violenza nei confronti delle persone, consistita nello strattonare con un gesto repentino il medico di guardia notturno, che si era affacciata per rispondere, facendole voltare il viso verso l’ingresso dell’ufficio medico, al cui interno la stringeva con forza, mentre lei intimava di non gridare, altrimenti l’avrebbe uccisa ed, una volta chiusa, alle sue spalle, la porta dell’ufficio, usandole ancora violenza, consistita nello scaraventarla con il viso contro il muro dell’ingresso, mentre le ripeteva “non urlare, ti voglio solo scopare, altrimenti ti ammazzo, ho un coltello lungo 4 cm”, si introduceva all’interno dell’ufficio della Guardia Medica, costituente privata dimora, contro la volontà della donna, che, in qualità di medico di guardia in servizio notturno, aveva il diritto di escluderlo.

È chiaro che l’episodio fa riferimento ad una aggressione odiosissima e di ben più grave portata, ma per i fini che qui ci interessano rileva che la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di violazione di domicilio nel caso di abusiva introduzione (o abusiva permanenza) nei locali dello studio di un libero professionista il quale eserciti compiti che si inseriscono in un’attività procedimentale di rilevanza pubblicistica. È vero, dicono i supremi giudici, che nella specie la guardia medica è aperta al pubblico nell’orario ordinario del servizio di assistenza sanitaria. Ma nell’orario notturno l’accesso alla guardia medica è limitato a quelli che hanno necessità di assistenza medica e che quindi sono ammessi all’interno dei locali della stessa. In questo diverso contesto l’ambiente della guardia medica costituisce un’area riservata che può assimilarsi a quella di un temporaneo privato domicilio del medico chiamato a permanere lì durante la notte per potersi attivare, ove necessario, per apprestare l’assistenza sanitaria dovuta.

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