REVOCA DELLA PATENTE DOPO LA CONDANNA PER DROGA IN CASO DI LIEVE ENTITA’: E’ INCOSTITUZIONALE?

REVOCA DELLA PATENTE: IL CASO
Reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90

La Prefettura di Ancona, a seguito di procedimento amministrativo instaurato ai sensi dell’art. 120, comma 2°, CdS, provvede a revocare la patente di guida a Tizio perché condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90,

in funzione dell’automatismo derivato dal richiamo da parte del Codice della Strada ai reati connessi con gli stupefacenti quale condizione per la perdita dei requisiti morali per mantenere il titolo di guida.

Il provvedimento di revoca della patente veniva impugnato davanti al Tribunale civile di Ancona sul presupposto dell’illegittimità costituzionale della sanzione amministrativa alla luce della modifica legislativa della L. 10/2014 che ha reso fattispecie autonoma di reato il comma 5° dell’art. 73  D.P.R. 309/1990, cui si riferisce il caso di specie, qualificandola come ipotesi di lieve entità, con conseguente richiesta al Giudice adito di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

APPROFONDIMENTO

Il provvedimento della revoca della patente ex art. 120 C.d.S., intervenendo in automatico, prescinde da una valutazione da parte della Pubblica Amministrazione circa la personalità del soggetto coinvolto, la gravità del fatto di reato o le conseguenze cui potrebbe condurre una sanzione in tal senso. D’altra parte, è chiaro che la norma del codice della strada mira a precludere ai soggetti che si siano resi responsabili dei reati in materia di stupefacenti di mettersi alla guida per il “potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati, o agire in condizioni che mettano in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone”(cfr. Circolare Ministero dei Trasporti n. 2582 del 03/02/2016). Il richiamo all’art. 73 D.P.R. 309/1990, dunque, giustificato dal fine di prevenire lo spaccio e il trasporto di sostanze stupefacenti con l’utilizzo di veicoli, oltre che il pericolo alla sicurezza della circolazione da parte di soggetti assuntori di tali sostanze, ha natura eminentemente cautelare. In tal senso, all’automatismo della revoca della patente a fronte dell’interesse pubblico che la norma intende tutelare, appare preferibile, oltre che più ragionevole, una valutazione in concreto della pericolosità sociale del soggetto coinvolto dal provvedimento che, ad oggi, si fonda su una mera presunzione in astratto. La stessa Corte Costituzionale ha affermato, in più pronunce, che “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona” (quale quello della libera circolazione e al lavoro), “violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali” (Corte Costituzionale, sentenze n. 231 e n. 164 del 2011; n. 265 e n. 139 del 2010).

  1. A) ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 120 C.d.S. RISPETTO ALL’ART. 3 COST.

Il provvedimento automatico di revoca della patente da parte del Prefetto già di per sé, pertanto,  adombra delle linee di incostituzionalità, a maggior ragione la sua legittimità viene messa in discussione a seguito del nuovo assetto normativo penalistico in materia di stupefacenti che tratta in modo diverso situazioni differenti prevedendo due fattispecie incriminatrici distinte e autonome nel medesimo articolo, a seconda della gravità del fatto di reato, con conseguenti differenti cornici edittali di pena, nel rispetto del principio di ragionevolezza. Detto principio rappresenta, in termini di principio di uguaglianza sostanziale, il corollario di quanto previsto dall’art. 3 Cost. e si estrinseca nel seguente precetto: “la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse”, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate.

In tal senso, la modifica normativa, benché interna all’art. 73 del DPR 309/1990, si riflette dinamicamente sull’art. 120 C.d.S. C.d.S., in ragione del richiamo in essa operato e, nel rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., risulta necessaria una rilettura costituzionalmente orientata in modo che a fondamento della revoca della patente in sede amministrativa per perdita dei requisiti morali intervenga una speculare graduazione del disvalore delle condanne per i reati in materia di stupefacenti rispetto a quella già operata in sede penale.

  1. B) ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 120 C.d.S. RISPETTO ALL’ART. 27 COST.

Una incongruenza dell’art. 120 C.d.S. si ravvisa, inoltre, anche in relazione all’art. 27 della Costituzione, diretta a una riabilitazione del condannato e al suo reinserimento nella  società, dal momento che la norma in esame fa salvi gli effetti riabilitativi delle condanne penali per i reati di cui all’art. 73 D.P.R. 309/199. Appare, invero, del tutto irragionevole che, in  sede  di  provvedimenti amministrativi correlati ad una condanna penale per la quale si tiene conto della possibilità di intraprendere un percorso di riabilitazione, la sanzione amministrativa applicata in concreto, di fatto, la impedisca.

Lo scopo di prevenzione finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica perseguito dall’art. 120 C.d.S., inoltre, qualifica la revoca della patente come una sanzione dalle caratteristiche punitive. Il provvedimento amministrativo, infatti, comporta un notevole sacrificio a chi sia privato del titolo di guida, soprattutto in termini di libertà di circolazione e di diritto al lavoro. Per tale motivo risulta sempre più impellente la necessità che la P.A., prima di revocare la patente, esamini la posizione dell’interessato, tenendo conto non solo della condanna penale, ma anche del suo comportamento processuale, della sua condotta successiva, della professione attuale e delle prospettive di reinserimento sociale, valutando, all’esito, se mantenere il titolo di guida possa rappresentare uno strumento di riabilitazione o, all’opposto, un aggravamento della pericolosità sociale.

CONCLUSIONI

La questione di legittimità costituzionale per cui si è chiesto il promovimento alla Corte Costituzionale da parte del Giudice adito, in definito, pone il quesito se l’art. 120 C.d.S. risulti illegittimo per violazione degli artt. 3 e 27 della Cost. nella parte in cui prevede l’automatismo della revoca della patente di guida anche per i condannati per i reati in materia di stupefacenti riconosciuti di lieve entità.

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