Nomina dell’Amministratore di sostegno: come funziona, poteri e costi

Chi è l’amministratore di sostegno?

L’art. 404 del codice civile così definisce l’amministrazione di sostegno:

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Quindi l’amministratore di sostegno è una persona che viene nominata dal Giudice Tutelare (Tribunale Ordinario, Cancelleria volontaria giurisdizione) per assistere un soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Per fare qualche esempio: se un tuo genitore, un figlio, o un parente non è più in grado (forse perché malato) di riscuotere o richiedere la pensione, trattare con la casa di riposo, con la banca, con la pubblica amministrazione (comune, servizi sociali, ecc.), provvedere ai pagamenti o a riscuotere denaro da terzi (affitti o altro), ecc., tu puoi attivare la procedura per l’amministrazione di sostengo per aiutare il tuo congiunto.

Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno?

  1. Il coniuge non separato legalmente;
  2. La persona stabilmente convivente;
  3. I parenti entro il quarto grado (a es. un fratello/sorella);
  4. Gli affini entro il secondo grado (ad es. il congato/cognata);
  5. Se vi sono, il tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando dopo la revoca dell’inabilitazione o dell’interdizione;
  6. I responsabili dei servizi sanitari e sociali (direttamente o segnalando il caso al Pubblico Ministero);
  7. Il Pubblico Ministero.

Chi può svolgere la funzione di amministratore di sostegno?

L’art. 408 del codice civile spiega che la scelta dell’amministratore di sostegno ricade preferibilmente sul coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L’amministrato mantiene la possibilità di agire indipendentemente?

Sì, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (ad esempio, se è in grado: può uscire da solo, comprarsi il giornale, fare la spese quotidiana, comprarsi capo di abbigliamento. ecc.) e comunque compiere tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno secondo le prescrizioni date per iscritto dal Giudice Tutelare.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?

L’art. 410 del codice civile stabilisce che “nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti”.

Quanto tempo passa tra la domanda e la decisione del Tribunale?

Secondo le indicazioni del Tribunale di Ancona il tempo necessario per la nomina dell’Amministratore di sostegno varia dai 2 ai 4 mesi dalla data del deposito del ricorso.

Quali sono i costi della procedura?

Il ricorso è esente dal contributo unificato; occorre procurarsi una marca per diritti forfettari da € 27,00 da versare al momento del deposito del ricorso. Naturalmente il compenso dell’avvocato va concordato privatamente in studio (tel. 07156798 – e.mail: avv.lucabartolini@studiolegalebartolini.com).

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