Matrimonio poligamico: chi decide sui figli?

IL CASO DEL MATRIMONIO POLIGAMICO

Due genitori si separano di fatto e incominciano a litigare anche sui figli. Ma il loro matrimonio è poligamico e la donna è la terza moglie dello stesso uomo. L’avvocato della donna, pur ritenendo il matrimonio nullo perché contrario all’ordine pubblico, si rivolge al Tribunale Ordinario di Ancona per domandare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre contestandogli gravi mancanze e domanda che questi sia comunque tenuto a versare un assegno ai figli. La difesa del marito contesta tutte le richieste avversarie, ma dichiara che l’uomo è disponibile a versare un assegno per i figli. In udienza sorgono dubbi sulla competenza del Giudice adito.

Il Giudice istruttore sottopone la questione al Tribunale collegiale (tre giudici) che infatti dichiara la propria incompetenza. La competenza è Tribunale per i minorenni.

POLIGAMIA E BIGAMIA

La poligamia (quando all’uomo è consentito avere più mogli; quando alla donna è consentito avere più mariti si parla di poliandria) è fenomeno non raro in Italia a causa della immigrazione da Paesi extraeuropei. Il matrimonio poligamico è permesso in molti stati (e non solo mussulmani): Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Brunei, Burkina Faso, Camerun, Chad, Congo, Egitto, Etiopia, Gabon, Gambia, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Malesia, Maldive, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Pakistan, Palestina, Qatar, Senegal, Somalia, Sud Africa, Siria, Tanzania, Togo, Uganda, Yemen e Zambia.

La nostra legislazione è inspirata al modello monogamico e al principio della parità dei coniugi con la conseguenza che la poligamia è contraria all’ordine pubblico italiano. Quindi in caso di matrimoni poligamici conclusi all’estero, il giudice italiano riconosce solo il primo matrimonio.

In Italia la bigamia (e quindi anche la poligamia) costituisce un reato punito dal codice penale: “Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili” (art. 556, 1° comma, c.p.).

LA DECISONE DEL TRIBUNALE DI ANCONA IN TEMA DI COMPETENZA (Ordinanza di incompetenza del 06/06/2017).

Il Tribunale di Ancona (dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente, dott.ssa Maria Teresa Omenenetti Giudice, dott.ssa Dorita Fratini Giudice relatore/estensore) ha risolto la questione dichiarandosi incompetente e indica, nella parte motiva della ordinanza, la competenza del Tribunale per i minorenni per le seguenti ragioni.

È stato ritenuto che la domanda della ricorrente riguardasse essenzialmente una azione di decadenza del padre della responsabilità genitoriale sui figli o comunque che fosse contesta una sua condotta pregiudizievole ai figli (ex artt. 330 cc o 333 cc).

Spiega il Tribunale che “giova evidenziare che la formulazione della norma suddetta – il riferimento è all’art. 38 disp. att. c.c. – , come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, induce ad affermare che le domande di decadenza o sospensione della potestà genitoriale sono devolute alla competenza del Tribunale ordinario solo se formulate nella pendenza di un giudizio di separazione, divorzio e di un giudizio camerale relativo ai figli nati al di fuori del matrimonio, mentre resta radicata in capo al Tribunale per i Minorenni la competenza per le domande formulate prima della pendenza di uno dei giudizi suddetti“. In particolare “Nel caso di specie la ricorrente, rappresentando condotte paterne contrarie ai doveri genitoriali e pregiudizievoli per la prole, ha chiesto in via principale la decadenza o la sospensione dalla potestà genitoriale e di conseguenza che fossero pronunciati i provvedimenti accessori sull’affido esclusivo, sul collocamento, sul diritto di visita e sul mantenimento“.

Coerentemente alla premessa il Tribunale “dichiara l’incompetenza del Tribunale ordinario. Spese compensate“.

In conclusione, i figli nati dalla moglie che non sia la prima in un matrimonio poligamico vengono equiparati ai figli di una coppia di fatto nati fuori dal matrimonio. Tuttavia a seguito della riforma introdotta con il Decreto Legislativo 28/12/2013 n. 154 i diritti dei figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e legittimi (nati in costanza di matrimonio) sono stati equiparati. Per tale ragione l’ordinanza in commento si è concentrata non sullo status coniugale dei genitori, ma esclusivamente sulla questione della competenza funzionale del Giudice in ragione della domanda principale proposta dalla ricorrente.

Di seguito si pubblica l’ordinanza.

Ordinanza di incompetenza

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