Adescamento online

L’adescamento di minore su internet: quali sono i pericoli per bambini e adolescenti derivanti dall’utilizzo dei social network.

Moltissimi minori, perfino bambini, hanno a disposizione uno smartphone, un pc o altro dispositivo collegato ad internet. Molti minori attivano – spesso all’insaputa dei genitori – un profilo sui social network. In questo modo tuo figlio può accedere ad un bacino molto ampio di persone che, molto spesso, non si conoscono personalmente nella vita reale.

Per molte persone poter vantare tanti “amici” online o follower equivale essere popolare ed i nostri figli non fanno eccezione. Per questo gli adolescenti e i preadolescenti sono spinti ad aggiungere anche “amici di amici”, senza rendersi conto che in questo modo rendono disponibili a degli estranei una grande quantità di informazioni private: luoghi che frequentano, foto di persone e altri minori, i propri gusti o preferenze e – soprattutto – i loro legami con altri utenti (amici e parenti).

Tale Condotta, soprattutto se non monitorata da adulti affidabili e responsabili, che sono a conoscenza dei pericoli derivanti da un utilizzo indiscriminato e superficiale del social network, può esporre i minori a molteplici rischi.

 

Adescamento minorenne: il caso di una ragazzina adescata sui social.

È ciò che è accaduto ad una ragazzina minorenne, che è stata avvicinata da un adulto tramite messaggi nei quali le chiedeva di inviargli sue foto di nudo. Si trattavano di «conversazioni esplicite per lo scopo sessuale, tanto che la ragazza rispondeva esplicitamente con frasi di rapporti sessuali – orali – come riferito dalla madre che aveva letto i messaggi».

L’uomo è stato denunciato per adescamento di minore: per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. Il processo si è concluso con la condanna dell’uomo a sedici mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha posto fine al processo dichiarando inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la condanna.

Il processo si è concluso con la condanna dell’uomo a sedici mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha posto fine al processo dichiarando inammissibile il ricorso e con questo rendendo definitiva la condanna.

La sentenza di riferimento è Cass. pen., sez. III, ud. 6 luglio 2021 (dep. 28 settembre 2021), n. 35625.

Mentre la norma violata è l’art. 609 undecies del codice penale.

 

Art. 609 undecies c.p.

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di reato di adescamento previsto dall’art. 609-undecies c.p., il dolo specifico consistente nell’intenzione di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche da altri elementi.

Naturalmente se l’autore del reato prospettasse con chiarezza al minore il proposito di compiere con lo stesso atti sessuali, ricorrerebbe il diverso reato di tentata prostituzione minorile punito molto più severamente dall’art. 600 bis cp con pene previste che vanno da sei a dodici anni di reclusione oltre la multa.

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La norma che prevede l’adescamento del minore (art. 600 undecies c.p.) presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore.

 

Child-grooming o adescamento di minorenni: l’analisi giuridica.

L’adescamento è un reato di pericolo concreto volto ad evitare il rischio della commissione di più gravi reati. La norma sanziona una condotta che precede l’abuso del minore, anticipando in tal modo la soglia della punibilità (c.d. child grooming, che possiamo tradurre come “adescamento”).

Si tratta di un reato di c.d. pericolo indiretto nel quale il legislatore ha anticipato la repressione di condotte meramente preparatorie (di reati che sono ancora tutti nella mente del reo). Per dirla con termini giuridici, tale reato è punto prima ancora che gli atti possano considerarsi idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato scopo (art. 56 c.p.).

Infatti, se gli atti fossero già idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un reato fine contro il minore non sarebbe configurabile il reato di adescamento, ma il tentativo del reato fine; infatti, la norma evidenzia la clausola “se il fatto non costituisce più grave reato”.

È importante osservare che la Corte di Cassazione chiarisce: i reati di cui la norma intende evitare la commissione nei confronti dei minori si configurano anche nei confronti di un minore eventualmente già con esperienze sessuali. Conseguentemente è configurabile anche il reato di adescamento, ovvero la tutela anticipata della integrità sessuale dei minori.

 

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