Obbligo di mantenimento dei figli di genitori separati

Fino a quando il genitore separato deve mantenere i figli maggiorenni versando l’assegno di mantenimento?

La Corte di Cassazione (sez. VI Civile, ordinanza n. 19696/19; depositata il 22 luglio) torna sulla importante questione del mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore separato che è tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento.

Obbligo di mantenere i figli, in sintesi:

  1. l’obbligo del mantenimento dei genitori è il dovere di assicurare ai figli (anche maggiorenni) e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente;
  2. la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. Si deve tener conto della distanza temporale dal completamento della formazione, l’età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidono comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendono non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori;
  3. la prova contraria cade sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, ovviamente senza sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa;
  4.  la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore si verifica una volta che il figlio maggiorenne è entrato nel mondo del lavoro, pur con una retribuzione modesta (ma, in tal caso, con possibilità di crescita professionale e/o reddituale);
  5. l’eventuale successiva perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta il ritorno in vita dell’obbligo del genitore al mantenimento.

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