Pignoramento: che fare?

Cosa faccio se mi pignorano il conto corrente nel quale verso la pensione o lo stipendio?

Se hai accumulato un debito con qualcuno e non hai provveduto a pagare quanto dovuto nonostante i solleciti (in genere il creditore proverà prima “con le buone” scrivendoti e facendoti scrivere da un avvocato una diffida e/o un atto di precetto), il creditore può recuperare le somme dovutegli mediante una “esecuzione forzata” che si incomincia con un pignoramento.

Che cos’é il pignoramento?

Il pignoramento è l’atto col quale si dà inizio al processo esecutivo di espropriazione forzata dei beni del debitore. Consiste o in una in una intimazione fatta dall’ufficiale giudiziario e documentata in un verbale (si parla in questo caso di pignoramento mobiliare presso il debitore); oppure in un atto scritto contenente l’ingiunzione (pignoramento immobiliare o presso terzi).

Infatti, il pignoramento può essere:

1) immobiliare (se vengono aggrediti case o terreni)

2) mobiliare (denaro, mobili, auto, ecc.).

In questo secondo caso il pignoramento mobiliare può essere presso il debitore o presso terzi (cioè presso chiunque – amici, parenti, banche, datore di lavoro, Inps o simili – abbia in deposito del denaro o delle “cose” del debitore oppure ne sia debitore a sua volta).

Quello che qui ci interessa è il pignoramento presso la banca dove fai accreditare la pensione o lo stipendio.

 

Pignoramento del conto corrente del pensionato

Devi sapere che se subisci il pignoramento del conto corrente nel quale ricevi la pensione deve essere lasciata nella tua disponibilità una somma fino volta e mezzo la misura dell’assegno sociale (la pensione sociale è oggi – 18/09/2018 – fissata in € 453,00). Il di più che contiene il tuo conto corrente è invece pignorabile nella misura che sarà stabilita dal Giudice secondo i limiti di legge.

 

Art. 545, comma 7, c.p.c.

le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

 

Pignoramento dello stipendio

Per quanto concerne il pignoramento degli stipendi, invece, devi sapere deve essere lasciata nella tua disponibilità una somma fino al triplo dell’assegno sociale (€ 453,00 x 3), il di più sarà trasferito al tuo creditore; gli stipendi ulteriori che verranno accreditati ne tuo conto corrente dopo la data del pignoramento, verranno assegnati al creditore nei limiti che stabilirà il Giudice secondo i limiti di legge.

 

Art. 545, comma 8, c.p.c.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

 

Pignoramento: in conclusione.

Il consiglio, comunque, è quello di non attendere il pignoramento, ma di rivolgerti subito ad un avvocato civilista che possa suggerirti come muoverti e, se possibile, cercare un accordo col creditore. La peggior cosa che si può fare è rimanere senza far nulla.

 

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