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Studio Legale Bartolini - Studio Legale e Consulenza Legale dal 1959
Stalking

Stalking: il reato di atti persecutori (612 bis c.p.) e la tutela legale.

Ormai sono anni che si sente parlare di stalking e il vocabolo è entrato nel nostro linguaggio quotidiano. In questo articolo cercheremo di chiarire come è disciplinato dal diritto penale e quali strumenti di tutela ha a disposizione il cittadino.

Quando un comportamento è definibile stalking per il diritto penale?

In termini giuridici quello che noi comunemente chiamiamo stalking è detto “atti persecutori” ed è un reato disciplinato dall’art 612 bis del codice penale. Ma con che azioni si commette questo reato e come si distingue da un semplice comportamento molesto?

Alla prima domanda ci risponde chiaramente l’art. 612 bis c.p, che punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno”.  Dunque con molestie o minacce. Ma quante? È sufficiente che mi infastidiscano in un paio di occasioni? O deve accadere una decina di volte? Secondo la Giurisprudenza basta che siano due gli episodi, ma devono avvenire nell’ambito di un contesto unitario. Devono essere legati da un “nesso di abitualità”. Quindi per intenderci se un giorno il mio vicino di casa mi minaccia di rigarmi la macchina se non la sposto e dopo due anni, in un contesto completamente diverso, mi infastidisce in qualche modo, non si tratta di stalking, ma di una minaccia e una molestia isolate, punibili ex artt. 660 e 612 c.p. Se invece, dopo la fine di una relazione affettiva, il mio partner mi minaccia più volte (anche solo due volte) dicendo che se non torniamo insieme me la farà pagare, le due minacce sono legate dal medesimo contesto.

Ma quindi è sufficiente che ci siano due episodi di molestie o minacce legati da questo nesso di abitualità perché ci sia stalking? O serve qualcosa in più? Serve qualcosa in più: è necessario un altro requisito che è forse quello che meglio evidenzia la gravità del fatto e giustifica una pena molto più alta. La condotta deve aver causato una di queste conseguenze:

  • un perdurante stato di ansia e paura nella vittima;
  • un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva;
  • l’essere costretti a cambiare abitudini di vita.

Facciamo degli esempi! Se sono stato minacciato più volte, ma non do peso alla cosa perché sono convinto che chi mi minaccia sia innocuo e la questione non mi preoccupa minimamente, non si configura il reato di atti persecutori. Se invece, a seguito delle minacce, smetto di uscire di casa o di frequentare certi luoghi o decido di uscire ad orari diversi dal solito per paura di ritrovarmi davanti chi mi perseguita, il reato sussiste. Similmente si tratta di stalking se inizio a temere per l’incolumità dei miei figli o del mio partner o se a seguito dei fatti ho iniziato a provare costantemente ansia e paura.

Come viene punito lo stalker?

La pena base va da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi, ma al ricorrere di alcune circostanze è aggravata: è aumentata fino ad un terzo (quindi fino a otto anni e otto mesi) se il reato è compiuto dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se è commesso con strumenti informatici o telematici (quindi telefonate, messaggi, social network ecc..).

Se, invece, il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in gravidanza o di persona con disabilità oppure se è commesso con armi o da persona travisata la pena è aumentata fino alla metà (quindi fino a nove anni e nove mesi).

Dunque, non si tratta di poca cosa: essere accusati di questo delitto può portare ad una condanna anche molto alta. Ma le conseguenze non si limitano ad una pena elevata, dal momento che essere imputati di atti persecutori impedisce di godere di una serie di benefici dei quali potrebbe usufruire chi rischia di essere condannato ad una pena simile ma per un reato diverso.

Niente proscioglimento per particolare tenuità del fatto o misure alternative alla pena.

In primo luogo non si può essere prosciolti per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. Normalmente se il fatto è tenue, il comportamento non è abituale e il reato ha una pena minima inferiore a due anni (come in questo caso), si può essere prosciolti. Non per gli atti persecutori! Il terzo comma dell’articolo 131 bis c.p.p. lo esclude espressamente.

In secondo luogo, non si può usufruire della sospensione dell’ordine di esecuzione per chiedere una misura alternativa alla detenzione. Normalmente, infatti, se si viene condannati ad una pena inferiore a quattro anni di reclusione, l’ordine con cui l’autorità giudiziaria comanda che il condannato venga portato in carcere per scontare la pena viene sospeso per trenta giorni. In questo periodo il condannato può chiedere che gli sia applicata una misura alternativa alla detenzione in carcere, come l’affidamento ai servizi sociali. Il comma 9 dell’art. 656 o.p. esclude che la sospensione in questione possa applicarsi nel caso di alcuni reati gravi, tra cui gli atti persecutori. Dunque, se si viene condannati anche ad una pena molto bassa prima si entra in carcere e poi si può provare a chiedere misure alternative, dopo un periodo di osservazione.

Infine si può usufruire degli effetti della sospensione condizionale della pena solo se si frequenta proficuamente un percorso di recupero. Questo istituto prevede che se, non avendo commesso altri reati in passato, si viene condannati ad una pena inferiore a due anni di reclusione, essa rimane sospesa e, se l’imputato non commette altri reati negli anni seguenti, il reato si estingue. Se invece li si commette la pena che era rimasta sospesa viene applicata. Dunque, mentre normalmente è sufficiente non commettere altri reati, nel caso dello stalking bisogna anche partecipare con esito positivo ad un percorso di recupero e se non lo si fa la pena viene applicata.

La vittima ha più tempo del solito per denunciare.

Il delitto è punibile a querela di parte. Normalmente il termine per denunciare un reato è di tre mesi, ma nel caso degli atti persecutori vi sono delle eccezioni.

Innanzitutto il termine è esteso a sei mesi e, come per gli altri reati abituali, inizia a decorrere dall’ultima minaccia o molestia. Questo perché tendenzialmente chi subisce questo tipo di reati si trova in soggezione e spesso il persecutore è una persona a cui si è voluto bene o con cui vi è familiarità. Prendere questa decisione non è affatto facile e potrebbe richiedere più tempo. Cosciente di ciò il legislatore ha deciso di estendere il tempo a disposizione della persona offesa per proporre querela.

Inoltre in alcuni casi la querela è irrevocabile, una volta proposta il processo andrà avanti anche se la persona offesa cambia idea. Questo avviene se la minaccia:

  • è di un danno grave;
  • è compiuta nell’ambito di una manifestazione pubblica;
  • da persona armata;
  • da persona travisata;
  • da più persone riunite;
  • con scritto anonimo o in modo simbolico;
  • avvalendosi della forza intimidatrice di una associazione segreta.

Infine non serve la querela, ma si procede d’ufficio se il reato è compiuto ai danni di un minore o di una persona con disabilità. In questi casi, trattandosi di vittime particolarmente vulnerabili e che talvolta non sono in grado di tutelarsi autonomamente, lo Stato interviene a loro difesa indipendentemente dalla loro volontà.

Ma dalla denuncia alla condanna la vittima rimane esposta al suo aguzzino? L’imputato resta a piede libero?

Dipende, ma tendenzialmente no! Il Giudice può infatti applicare una misura cautelare per evitare che venga commesso un altro reato, che vengano inquinate le prove o che l’imputato si dia alla fuga. Tra le più importanti e utilizzate abbiamo la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In questi casi, salvo ovviamente per la custodia cautelare in carcere, il giudice può stabilire ulteriori strumenti di controllo come il braccialetto elettronico in modo da monitorare se l’imputato esce di casa fuori dagli orari previsti o si avvicina all’abitazione della persona offesa oltre il limite stabilito (normalmente cinquecento metri).

Strumenti a disposizione della vittima.

Cosa fare se si è vittima di stalking? Ovviamente la prima cosa è denunciare e interrompere qualsiasi rapporto con la persona! In particolare l’esperienza dei casi tristemente noti alle cronache insegna che è meglio evitare di accettare eventuali proposte di incontri chiarificatori. La querela può essere fatta autonomamente alla polizia o con l’ausilio di un avvocato. Eventualmente ci si può rivolgere ad un legale anche in un secondo momento in modo da valutare l’opportunità di integrare la querela. Difatti può capitare che nell’esporre i fatti alla polizia si trascurino dettagli ritenuti secondari che invece possono essere molto rilevanti dal punto di vista giuridico. Inoltre essere affiancati da un esperto consente anche di riuscire a reagire correttamente ad un eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Può capitare infatti che il magistrato ritenga che il reato non sussista per mancanza di qualche elemento essenziale o non vi siano prove sufficienti. In simili circostanze può chiedere al Giudice delle indagini preliminari di archiviare il caso. Con l’ausilio di un avvocato è possibile opporsi all’archiviazione e proporre nuovi mezzi di prova.

Parlando di prove è molto importante non cancellare le chat e i messaggi scambiati con l’indagato. Spesso capita che la vittima li cancelli, perché, ad esempio, è infastidita da messaggi offensivi o foto sgradevoli. Talvolta vengono eliminati nel tentativo di rimuovere ogni cosa che possa far ricordare la brutta esperienza subita. Sebbene possa sembrare liberatorio è importante non farlo, dal momento che sono spesso prove determinanti per l’esito del processo e possono confermare quanto affermato dalla vittima, rafforzandone la credibilità.

Se invece vengo a conoscenza che un mio familiare o un mio amico è vittima di stalking cosa posso fare?

Anche in questo caso è possibile denunciare. Come detto più sopra in alcuni casi il reato è procedibile d’ufficio. Ma anche quando il reato sia punibile a querela di parte segnalare la questione alla polizia non è inutile. Il Questore, sentite le persone informate sui fatti e raccolte le informazioni necessarie, può disporre la misura di prevenzione dell’ammonimento. Esso consiste appunto nell’ammonire l’interessato, intimandogli di interrompere la condotta persecutoria e può essere affiancato anche dalla sospensione della patente e dal ritiro delle armi. Se egli persevera, anche a danno di un’altra vittima, il reato verrà perseguito d’ufficio, quindi senza necessità di una querela da parte della persona offesa, e la pena verrà aggravata. Questa soluzione può essere attuata non solo nei casi di stalking, ma anche per quelli di violenza domestica e “revenge porn”.

Avv. Alessandro Maria Bartolini

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