Rimborso spese legali agli imputati assolti sino a 10.500,00 euro

PROCESSO PENALE
Rimborso spese legali (sino a 10.500,00 euro) per gli imputati assolti

Hai mai pensato a quanto possa essere costoso doversi difendere in un processo penale? E se poi vieni assolto, tutti quei soldi spesi per dimostrare la tua innocenza sembrano persi nel nulla. Ma c’è una buona notizia! Dal 2021, in Italia, se sei stato trascinato in tribunale e poi assolto, potresti avere diritto a un rimborso delle tue spese legali fino a 10.500 euro. Questo grazie a un fondo speciale istituito dalla legge di bilancio.

Immagina di poter chiudere un capitolo così stressante della tua vita con un po’ di sollievo economico. Non tutti possono accedere a questo rimborso, ci sono delle condizioni da soddisfare, ma è sicuramente una luce in fondo al tunnel per molti che hanno affrontato il banco degli imputati e sono usciti puliti.

Vediamo ora insieme come funziona questa opportunità, chi può richiederla e come fare per ottenere quello che è giusto ti venga restituito.

La legge di bilancio del 2021 (L. 30/12/2020, n.178, pubblicata in G.U 30/12/2020, n.322) ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile dalla data del 1° gennaio 2021, in poi. È possibile ricevere il rimborso sino al limite massimo di 10.500,00 euro entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 15 milioni annui, a partire dal 2023.

Art. 1 – comma 1015

(L. 30/12/2020, n.178, G.U 30/12/2020, n.322)

“Nel processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500”.

Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali

  1. Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» hanno facoltà di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», alle condizioni e nei limiti di seguito specificati.
  2. Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo è riconosciuto a condizione che:

a. l’imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 1 (“il fatto non sussiste” [artt. 541 2, 542], “l’imputato non lo ha commesso” [artt. 541 2, 542], “il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, se “il reato è stato commesso da persona non imputabile [c.p. 85] o non punibile per un’altra ragione”), esclusa l’ipotesi “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” se la pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.

b.
la
sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;

c. l’imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

d.
l’imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale;

e. l’imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

f. l’istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.

  1. Il Fondo eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della legge.
  2. Ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di euro 10.500,00.
rimborso spese legali

Come si propone l’istanza di accesso al Fondo

  1. Il richiedente presenta istanza di accesso al Fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due.
  2. L’istanza deve essere presentata personalmente dall’imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.
  3. In caso di morte dell’imputato l’istanza può essere presentata da uno degli eredi nell’interesse di tutti gli aventi diritto alla successione.
  4. L’istanza deve indicare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a. 
    i dati anagrafici e il codice fiscale dell’imputato assolto, ove diversi dal richiedente.
    b.  l’Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell’Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza.
    c. le formule con le quali l’imputato è stato assolto;
    d. l’attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
    e. la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
    f. il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
    g. il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
    h. l’attestazione che l’importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine;
    l. l’attestazione che l’imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
    m. l’attestazione che l’imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale;
    n. l’attestazione che l’imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende in forza dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
    o. il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
    p. le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;
    q. l’indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all’istanza.4. All’istanza debbono essere allegati:
    a. la copia del documento di identità, in corso di validità, dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
    b. la documentazione attestante la rappresentanza legale dell’imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;
    c. la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;
    d. la copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
    e. la documentazione comprovante la nomina, nell’ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l’istanza di rimborso;
    f. le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;
    g. il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
    h. la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;
    i. la documentazione comprovante il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera n).
  5. L’istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate.
  6. Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno valutate.

Come vengono valutate le istanze di accesso al Fondo

  1. Le istanze di accesso al Fondo validamente presentate ai sensi dell’art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell’ordine:

a. alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;

b. alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d’appello, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni;

c. alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni.

  1. Nell’ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore.

In conclusione, il rimborso delle spese legali rappresenta non solo un riconoscimento della giustizia per coloro che sono stati ingiustamente coinvolti in procedimenti penali, ma anche un passo avanti verso un sistema più equo. Ricorda, l’assoluzione da un’accusa penale può ora portare con sé anche un recupero finanziario, un piccolo ma significativo modo per lasciarsi alle spalle l’esperienza di un processo penale. Se ti trovi in questa situazione, non esitare a cercare l’assistenza legale che meriti.

Avv. Luca Bartolini

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