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Referendum Giustizia: quali sono i quesiti, cosa significano

VADEMECUM SUI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA DEL 12 GIUGNO 2022

I quesiti del referendum giustizia 2022

I cinque quesiti del referendum popolare 2022 sono caratterizzati da 5 schede. Ciascuna scheda per la votazione ha il suo colore per consentire di distinguere ogni quesito, i cui testi sono sinteticamente i seguenti:

1° REFERENDUM GIUSTIZIA (scheda rossa)

Abolizione della legge Severino (D.lgs. n. 235/2012)

Il Decreto legislativo, 31/12/2012 n° 235, G.U. 04/01/2013 (c.d. legge Severino), prevede all’art. 1 che “non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale”.

L’incandidabilità, sospensione e decadenza vale anche nel caso che sia accertata nel corso del mandato elettivo parlamentare (art. 3) o per i candidati al Parlamento europeo (art. 4) o consigliere regionale (artt. 7, 8 e 9) o per consiglieri  provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 10, 11 e 12). Tali regole valgono anche per le Regioni e Provincia a statuto speciale.

E’ inoltre previsto il divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale per le persone che si trovano nelle condizioni dell’art. 1

La sanzione è prevista per un minimo di 6 anni dalla condanna penale definitiva.

Commento:

Le norme della legge Severino che incidono sul diritto di elettorato passivo già solo in presenza di una sentenza di condanna non definitiva ci appaiono insanabilmente in contrasto con il principio

costituzionale di presunzione di non colpevolezza, e merita dunque il nostro sostegno l’intento di

abrogarle.

(fonte: Unione Camere Penali Italiane, Giunta 18 febbraio 2022).

In sintesi:

Il primo quesito referendario si propone di eliminare l’automatica incandidabilità, ineleggibilità e decadenza di parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, in caso di condanna penale. Si intende abrogare anche l’art. 11 che impone la sospensione degli amministratori locali condannati anche in via non definitiva.

2° REFERENDUM GIUSTIZIA  (scheda arancione)

Abrogazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) del codice di procedura penale con riferimento alla parte in cui consente di portare in carcere una persona sotto processo, se vi è il rischio che possa commettere un reato della stessa specie di quello per cui si procede.

L’art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p. dispone

“1. Le misure cautelari sono disposte (….)

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.

Commento:

La proposta riforma delle norme sulla custodia cautelare, (…) esprime opportunamente la forte risposta all’abuso di un istituto diffusamente utilizzato, nelle quotidianità della nostra vita giudiziaria, in spregio dei principi costituzionali che sanciscono la eccezionalità della privazione della libertà personale prima di una sentenza di condanna.

(fonte: Unione Camere Penali Italiane, Giunta 18 febbraio 2022).

In sintesi:

Il secondo quesito prevede l’abrogazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) del codice di procedura penale con riferimento alla parte in cui consente di portare in carcere una persona sotto processo, se vi è il rischio che possa commettere un reato della stessa specie di quello per cui si procede. Lo scopo dichiarato dai promotori del referendum è quello evitare che la c.d. “carcerazione preventiva” (correttamente: misure cautelari) possa colpire persone che poi risultino innocenti.

3° REFERENDUM GIUSTIZIA  (scheda gialla)

Separazione delle funzioni dei magistrati

Commento:

Altresì meritevole di sostegno è il tema della separazione delle funzioni magistratuali, il cui referendum si propone di impedire che possano esservi passaggi, in particolare, dalla funzione requirente a quella giudicante, obiettivo in parte già raggiunto, ma ancora in modo insufficiente, sin dalla riforma Castelli.

UCPI ritiene tuttavia indispensabile che il dibattito su questo pur significativo tema non venga surrettiziamente confuso per ciò che non è e non può essere, vale a dire il diverso tema della separazione delle carriere, che presuppone riforme di rango costituzionale volte a prevedere concorsi separati, consigli superiori della Magistratura separati, formazione professionale separata, rappresentanza associativa separata. Diciamo sin d’ora con chiarezza che, quale che potrà essere l’esito di questo referendum, esso non sarà in alcun modo riferibile al tema della separazione delle carriere tra Giudice e Pubblico Ministero.

(fonte: Unione Camere Penali Italiane, Giunta 18 febbraio 2022).

In sintesi:

In caso di voto favorevole al quesito referendario, il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante (Giudice) o requirente (PM), per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

4° REFERENDUM GIUSTIZIA  (scheda grigia)

Consigli giudiziari

Commento:

Il referendum sulla partecipazione degli avvocati nei Consigli Giudiziari con diritto di voto sposa una antica battaglia di UCPI, anche se essa appare ad oggi già sostanzialmente recepita dalla legge delega sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.

(fonte: Unione Camere Penali Italiane, Giunta 18 febbraio 2022).

In sintesi:

Si prevede che anche i membri cosiddetti “laici”, cioè avvocati e professori, possano partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati nell’ambito del Consiglio giudiziario territoriale (ora solo spettante ai magistrati).

5° REFERENDUM GIUSTIZIA  (scheda verde)

Elezione togati Csm

Commento:

Una delle questioni che mina, da una parte la credibilità della magistratura (e del sistema) dall’altro l’indipendenza dei singoli magistrati è certamente l’ipertrofica influenza delle correnti della magistratura associata sulle carriera dei magistrati (dalle valutazioni di professionalità, alle nomine dei capi degli uffici giudiziari, e non solo quelli importanti, ed in genere alla attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive, alla materia disciplinare etc) e su tutte le questioni che attengono alle funzioni che la Costituzione e le leggi (da quella istitutiva alla legge dell’ordinamento giudiziario) attribuiscono al CSM. E’ anche sotto gli occhi di tutti come le correnti influenzano l’attività del CSM per esempio nella gestione delle c.d. pratiche a tutela o nell’attività, spesso impropria e invasiva, di esprimere pareri sulle leggi di interesse che si risolve troppo spesso in una sorta di intervento politico a contenuto molte volte interdittivo al di fuori delle prerogative che la Costituzione e le leggi attribuiscono all’organo di governo autonomo della magistratura.

(fonte: Unione Camere Penali Italiane, COMMISSIONE GIUSTO PROCESSO E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 15 settembre 2015)

In sintesi:

Si richiede che il magistrato che voglia essere eletto al CSM (organo di autogoverno della magistratura) non sia più obbligato a trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. L’attuale obbligo impone di fatto a ottenere la collaborazione delle correnti o di essere ad esse iscritti. Si tornerebbe alla legge originale del 1958 che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura.

Chi può votare al referendum abrogativo ?

L’Art. 48 della Costituzione stabilisce chiaramente che il voto spetta a tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto il 18° anno di età. L’esercizio del voto è un dovere civico del cittadino. Tanto è vero che la legge prevede apposite regole per garantire il voto anche ai cittadini italiani residenti all’estero. Durante il periodo antecedente il voto, le campagne governative che invitano i cittadini al voto danno istruzioni su come accedere alle urne e come si vota. Si assiste, quindi, ad una vera e propria campagna pro e contro il referendum durante la quale si portano avanti le ragioni per il SI e quelle per il NO. Esiste una terza corrente che è quella dell’astensionismo: il non voto. Non ci sono conseguenze per coloro che – legittimamente – decidono di astenersi, ma non si possono sottovalutare le conseguenze politiche dell’astensionismo. Tuttavia, essendo necessario il raggiungimento del quorum del 50% + 1 degli aventi diritto, il non superamento del quorum comporta l’inefficacia della votazione.

Votare è tanto un diritto quanto un dovere di ogni cittadino – abilitato al voto – ed è l’unico modo per partecipare concretamente alla vita politica e istituzionale del Paese.

Per tutti coloro che giorno 12 giugno 2022 risulteranno temporaneamente residenti all’estero si consultino le regole previste per il voto all’estero al seguente indirizzo Referendum 2022: elettori temporaneamente residenti all’estero < https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/referendum-2022-elettori-temporaneamente-residenti-allestero>.

Cosa sono i referendum popolari: i referendum abrogativi

I referendum popolari sono uno strumento di democrazia diretta che consente agli elettori di pronunciarsi – senza alcun intermediario – su un tema specifico: come recita l’art.71 della Costituzione Italiana, “il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.

I referendum si distinguono in funzione del loro scopo, tra i quali troviamo i referendum abrogativi, regolamentati dall’art. 75 della Costituzione Italiana, che hanno l’obiettivo di chiedere ai cittadini di esprimersi riguardo “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”.

Il quesito rappresenta l’oggetto per cui – coloro che si presenteranno alle urne – sono chiamati ad esprimere il loro parere. Per i referendum abrogativi, il quesito cita la volontà di abrogare una norma (in tutto o in parte); qualora si prevedesse di abrogare la norma solo in parte, nel quesito è indicato esattamente ciò che il votante accetta di abrogare (cancellare esprimendo la risposta SI) o lasciare inalterato (esprimendosi per il NO):

  • i votanti che sono d’accordo con l’abrogazione devono rispondere SI;
  • i votanti che non sono d’accordo con l’abrogazione devono rispondere NO.

Il votante non ha discrezionalità in merito al quesito per come è formulato: egli può solo essere d’accordo (votando SI) o essere in disaccordo (votando NO), in toto cioè su tutto il quesito così come è formulato; il votante al referendum abrogativo, qualora non fosse totalmente d’accordo rispetto a ciò che recita l’integralità del quesito, dovrà comunque scegliere di esprimersi in modo definitivo, soppesando i benefici – che secondo lui – dovessero provenire dalla abrogazione della norma (totale o parziale che sia) ovvero esprimere il proprio dissenso (votando NO) per far lasciare tutto come è.

Come si vota al referendum: il quorum necessario per rendere valido il referendum.

Il voto è segreto: ogni cittadino che si recherà alle urne ha a cuore che il quorum venga raggiunto. Il quorum è il numero minimo dei votanti necessari affinché il referendum abrogativo sia valido (art.75 della Costituzione Italiana): la proposta soggetta a referendum è approvata se ha votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50% +1) dei voti validamente espressi.

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