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Immigrazione: l'ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete Sea Watch 3

IMMIGRAZIONE: ECCO L’ORDINANZA DI SCARCERAZIONE DI CAROLA RACKETE NEL CASO SEA WATCH 3

Pubblichiamo integralmente l’ordinanza del GIP di Agrigento che ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto di applicazione della misura cautelare di CAROLA RACKETE, comandante della nave SEA WATCH 3.

Il caso è noto perché è stato al centro delle croniche di questi giorni agitando non poco gli animi, talvolta in modo pretestuoso, di varie fazioni. Sullo sfondo rimane la tragedia della migrazione di persone del sud del mondo che tentano di immigrare verso il ricco nord.

Il GIP di Agrigento è stato chiamato dal PM in sede a decidere circa la legalità o meno dell’arresto della giovane commendante di una imbarcazione che aveva a bordo oltre 40 naufraghi.

La Procura della Repubblica siciliana contestava alla Sig.ra CAROLA RACKETE di aver commesso resistenza o violenza contro nave da guerra (art. 1100 cod. nav.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per non aver rispettato il blocco navale impostole e avendo urtato una motovedetta della Guardia di Finanza.

Il GIP di Agrigento si discosta dalla impostazione del PM e rigetta le sue richieste ordinando l’immediata librazione della comandante della SEA WATCH 3.

Nell’ordinanza il GIP propone un attento e interessante excursus normativo per fornire le ragioni della sua decisione richiamando tra l’altro le recenti raccomandazioni del commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, che ricostruiscono il quadro degli obblighi relativi al soccorso in mare ed alla successiva tutela delle persone tratte in salvo; nonché alla sentenza del Tribunale di Trapani nel caso Vos Thalassa, che ha riconosciuto la legittima difesa in capo ai migranti che si erano ribellati a fronte del pericolo attuale di essere ricondotti in Libia.

Quanto ai reati contestati il GIP di Agrigento chiarisce che non risulta violato l’art. 1100 cod. nav., perché anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 35 del 2000), le unità navali della GdF sono considerate “navi da guerra” soltanto «quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un’autorità consolare». In questo caso la imbarcazione della GdF stava operando in acque territoriali.

Quanto alla presunta violazione dell’art. 337 c.p., il GIP ha ravvisato gli estremi della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere di soccorso di naufraghi (art. 51 c.p.), alla luce del quadro complessivo delle rilevanti fonti di diritto nazionale e internazionale che nell’ordinanza sono richiamate con notevole accuratezza. Norme che garantiscono i naufraghi e i loro soccorritori nella fase della presa a bordo dei naufraghi ed anche in quella successiva della loro conduzione fino ad un porto sicuro.

Quindi le direttive ministeriali in materia di “porti chiusi” ed il c.d. decreto sicurezza-bis devono essere subordinate, secondo il criterio gerarchico delle fonti, al diverso dettato di cui alle fonti normative ordinarie e sovranazionali regolanti la materia.

Per leggere l’ordinanza clicca qui sotto.

2531-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch

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