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Giudizio abbreviato per delitti puniti con ergastolo: inapplicabilità del giudizio

Novità normativa: Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo

Novità normativa: Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo

Con la legge D.d.l. n. AS 925 approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 aprile 2019 è stata introdotto il divieto di procedere al rito abbreviato nei procedimenti puniti con la pena dell’ergastolo.

Purtroppo, ancora una volta, la parte forcaiola del nostro Paese ha prevalso. Ma, ancora una volta, ciò si ritorce contro una funzionale gestione della giustizia. Il rito abbreviato è infatti un rito c.d. deflattivo perché consente di decidere velocemente (in cambio di uno sconto di pena di 1/3) processi complessi che altrimenti durerebbero anni e costerebbero molto denaro pubblico.

Processi di omicidio, per esempio, celebrati con il rito abbreviato erano decisi in una sola udienza (o poco più) e da un solo giudice dando per buono il materiale raccolto dal Pubblico Ministero (l’accusa) e dalla difesa (materiale poi riversato nel fascicolo del P.M.).

Si deve sapere che, in genere nella pratica dei Tribunali, il rito abbreviato viene utilizzato dalla difesa quando la prova è schiacciante (a favore o contro l’imputato).

Il vantaggio per l’accusa (il Pubblico Ministero che rappresenta lo Stato) è di velocizzare molto i tempi del processo e ottenere anche un risparmio economico alle casse dello Stato; il vantaggio per l’accusato (imputato) è che in caso di condanna ottiene uno sconto di pena di un terzo di quella che gli sarebbe inflitta col processo ordinario. Lo scambio di interessi è equo.

Con la riforma in parola, questo non sarà più possibile per i reati puniti con l’ergastolo e sarà quindi necessario procedere ad un processo ordinario: molte udienze, testimoni da ascoltare, periti e consulenti nominati dalle parti e dal giudice da valutare, un collegio di due giudici togati (cioè di mestiere dei quali uno è il presidente della Corte di Assise) e sei giudici popolari scelti tra i cittadini (i giudici popolari sono rimborsati con una sorta di diaria). Come si può intuire i costi, in termini economici e di tempo, si dilatano notevolmente.

Ma vediamo cosa dice la nuova norma pubblicata dal Senato della Repubblica. Eccone il testo integrale:

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 aprile 2019, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei deputati Molteni, Molinari, D’Uva, Cantalamessa, Salafia, Belotti, Bianchi, Bisa, Boniardi, Cavandoli,Andrea Crippa, Di Muro, Gobbato, Grimoldi, Invernizzi, Lucchini, Marchetti, Maturi, Paolini, Potenti, Ribolla, Saltamartini, Tateo, Tombolato e Turri, già approvato dalla Camera dei deputati:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo

Art. 1.

  1. All’articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  3. b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

c)dopo il comma 6-bisè aggiunto il seguente: «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo»; «6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;

Art. 2.

  1. All’articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del di-battimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2».

«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Art. 3.

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 4.

  1. All’articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Art. 5.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. «2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 458».

IL PRESIDENTE

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