“Codice Rosso”: la legge di “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”

“Legge codice rosso – violenza sulle donne”

la Legge di “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

Al di là del nomignolo bislacco e molto hollywoodiano dato dalla stampa – “Codice Rosso” – che ricorda più un film thriller (ricordate il codice rosso di cui parla il giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, interpretato da Tom Cruise, che difende davanti alla corte marziale USA due marines accusati di omicidio nella base navale di Guantánamo, a Cuba?) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la nuova Legge 19 luglio 2019, n. 69 denominata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 9 agosto 2019.

La nuova legge intende velocizzare le investigazioni per i reati violenti che avvengono in ambito domestico.

Ad esempio, si intenderebbe evitare che la persona che va a denunciare abusi e violenze subite da un convivente si trovi difronte ad una polizia giudiziaria che sottovaluti la sua denuncia (purtroppo può accadere). La polizia giudiziaria dovrà infatti attivarsi prontamente, senza alcuna possibilità di esaminare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza, dando immediata comunicazione della notizia di reato al P.M. e la vittima verrà ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della stessa, salve eccezioni previste dalla norma.

Si è voluto così introdurre una presunzione d’urgenza di intervento delle autorità al fine di evitare l’inutile decorso del tempo che molte volte può portare ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose delle violenze domestiche, come le cronache giornalistiche spesso ci ricordano.

Purtroppo, il legislatore si è “dimenticato” di inserire sanzioni per la polizia giudiziaria o il P.M.  che non operino con l’urgenza richiesta, col rischio di vanificare lo spirito della norma.

Molto importante è invece la novità introdotta dalla legge dell’obbligo per la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria di attivare specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e nei penitenziari in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, corruzione di minorenne, atti persecutori (il c.d. stalking), lesione personale, omicidio (nelle ipotesi aggravate in relazione ai rapporti di parentela e convivenza, contro la vittima di reato a fondo sessuale o stalking).

Il legislatore attuale, evidentemente, crede di poter contrastare la criminalità aumentando le pene: è una politica sempre destinata al fallimento. Un esempio facile facile?  Alcuni Paesi stranieri (anche occidentali) comminano la pena di morte per i reati più gravi come l’omicidio, ma non pare che gli assassini cessino o diminuiscano le condotte criminose solo perché è prevista la pena capitale. Al contrario, risultano sempre attuali le parole del filosofo Cesare Beccaria (1738-1794) secondo il quale sono preferibili pene miti ma sempre comminate: se la pena è minima il criminale sa che dovrà scontarla e non potrà farla franca e quindi non infrangerà la legge. Una pena eccessiva, viceversa, farà perdere al reo la concezione della giustizia dello Stato e riterrà di essere giustificato a commettere delitti sempre più efferati.

Alcune modifiche relative ad alcune fattispecie delittuose presenti nel codice penale: 

  1. Maltrattamenti in famiglia contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.):

sono puniti con pene più severe che ora diventano da tre a sette anni di reclusione (era da 2 a 6 anni); ma la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi. Inoltre, il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato.

  1. Atti persecutori, il c.d. stalking (art. 612-bis c.p.):

sono aumentate le pene: la reclusione è ora prevista da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e 6 mesi (era “da sei mesi a cinque anni”).

  1. Violenza sessuale (609-bis e ss. c.p.):

aumentano le pene per la violenza sessuale “da sei a dodici anni”, con ulteriori aumenti per le aggravanti e le altre ipotesi che concernono violenza contro i minorenni. E’, inoltre, introdotta una aggravante per atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. La violenza sessuale di gruppo è punita ancor più severamente: la pena passa alla reclusione «da otto a quattordici anni».

Sono introdotte anche tre nuove fattispecie di delitto.

Novità

 

 

  1. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)

È introdotto il nuovo reato di Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. D’ora in poi chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Si tratta di una nuova ipotesi di delitto introdotto nel nostro ordinamento dal legislatore per combattere il fenomeno di aggressioni alla persona attraverso il getto di acido. Delitto particolarmente odioso ormai diffuso anche in Italia ed era auspicabile che lo Stato intervenisse per contrastarlo severamente.

Novità

 

 

  1. Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.).

Si tratta di una nuova fattispecie di reato introdotta verosimilmente a causa di nuovi fenomeni di costrizione o induzione al matrimonio, prima sconosciuti, che si sono verificati nel territorio dello Stato per la presenza di comunità di origine straniera (l’ultimo comma è chiarificatore) che ancora praticano consuetudini tribali inconciliabili con il nostro ordinamento giuridico.

La norma prevede che:

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”.

Novità

 

 

  1. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)

Altra fattispecie di reato introdotta dalla legge è contenuta nell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (altrimenti nominato dalla stampa e dai soliti politici in cerca di visibilità “revenge porn”). In questo caso, l’ordimento giuridico deve prendere atto di pessime e malevoli “abitudini” degli italiani nell’epoca di internet e dei c.d. social media come quella di vendicarsi di qualcuno pubblicando immagini non appropriate (in genere di tipo sessuale) che recano un danno alla persona ridicolizzandola e screditando la sua immagine.

È necessaria la querela che può essere proposta entro 6 mesi dal fatto (o, si deve ritenere, da quando è stato scoperto dalla vittima); salvo che sia in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (o connessi con altro reato). In questo secondo caso la punibilità è d’ufficio.

La nuova norma punisce chi realizza o riceve immagini o video a contenuto sessualmente esplicito in tutte le ipotesi in cui:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché’ quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

 

Ecco il testo integrale della Legge (c.d. Codice Rosso)

LEGGE 19 luglio 2019 n. 69 (in Gazz. Uff., 25 luglio 2019, n. 173). – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (CODICE ROSSO)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Obbligo di riferire la notizia del reato

  1. All’articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

Articolo 2

Assunzione di informazioni

  1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 362 del codice di procedura penale e’ aggiunto il seguente:

«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».

Articolo 3

Atti diretti e atti delegati

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357».

Articolo 4

Introduzione dell’articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

  1. Dopo l’articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Articolo 5

Formazione degli operatori di polizia

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.
  2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.

Articolo 6

Modifica all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena

  1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché’ agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

Articolo 7

Introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio

  1. Dopo l’articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e’ commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Articolo 8

Modifica all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

  1. All’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

  1. a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  2. b) una quota pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 9

Modifiche agli articoli 61,572 e 612-bis del codice penale, nonché’ al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

  1. All’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché’ del delitto di cui all’articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».
  2. All’articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
  4. b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;
  5. c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
  6. All’articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».
  7. All’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all’articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
  8. All’articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

Articolo 10

Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

  1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché’ quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

Articolo 11

Modifiche all’articolo 577 del codice penale

  1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
  3. b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;
  4. c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

Articolo 12

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché’ modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

  1. Dopo l’articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno».

  1. All’articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e’ inserita la seguente: «583-quinquies,».
  2. All’articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 e’ abrogato.
  3. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» e’ inserita la seguente: «, 583-quinquies».
  4. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
  5. a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e’ inserita la seguente: «583-quinquies,»;
  6. b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» e’ inserita la seguente: «583-quinquies,».

Articolo 13

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale

  1. All’articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All’articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) al primo comma:

1) all’alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

  1. b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».
  2. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
  4. b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
  5. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
  7. b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
  8. c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
  9. All’articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  10. a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
  11. b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Articolo 14

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale

  1. Dopo l’articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché’ dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e’ trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

  1. All’articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  2. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Articolo 15

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale

  1. All’articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché’ dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».

  1. Al comma 1 dell’articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis».
  2. Al comma 1 dell’articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  3. Al comma 2-bis dell’articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Dopo il comma 1 dell’articolo 659 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonche’ dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne da’ immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Articolo 16

Modifica all’articolo 275 del codice di procedura penale

  1. All’articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» è inserita la seguente: «, 612-ter».

Articolo 17

Modifiche all’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

  1. All’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: «nonché’ agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché’ agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
  3. b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
  4. c) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

Articolo 18

Modifica all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

  1. All’articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Articolo 19

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
  3. b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
  4. c) all’articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
  5. d) all’articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

Articolo 20

Modifica all’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

  1. All’articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché’ per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale».

Articolo 21

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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